Articolo 1 – Durata, Costituzione e Sede

  1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, l’associazione denominata “Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali”, di seguito chiamata per brevità “Associazione”. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.
  2. L’Associazione ha sede nel Comune di Milano (MI).
  3. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea.
  4. La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Finalità

  1. L’Associazione ha come fine la tutela, promozione e valorizzazione della professione di documentalista in proprietà intellettuale e, più in generale, la promozione della cultura dell’informazione e documentazione in proprietà intellettuale.

Articolo 3 – Attività

  1. Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione si propone di realizzare le seguenti attività, da cui sono esplicitamente escluse quelle riservate per legge agli iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale o ad altri Ordini professionali:
    1. organizzazione in proprio e partecipazione ad iniziative di terzi finalizzate o atte a diffondere una cultura dell’informazione e documentazione in proprietà intellettuale;
    2. organizzazione in proprio e partecipazione ad iniziative di terzi di formazione ed aggiornamento professionale nel settore della ricerca di informazioni e documentazione in proprietà intellettuale, nonché della loro analisi, presentazione ed utilizzo;
    3. diffusione di conoscenze relative a fonti di informazione, metodologie, tecniche e strumenti per la ricerca di informazioni e documentazione in proprietà intellettuale, nonché della loro analisi, presentazione ed utilizzo;
    4. contribuzione allo studio ed al perfezionamento di tecniche e strumenti per la ricerca di informazioni e documentazione in proprietà intellettuale, nonché della loro analisi, presentazione ed utilizzo;
    5. promozione di attività di rete e socializzazione nel settore della ricerca di informazioni e documentazione in proprietà intellettuale, nonché della loro analisi, presentazione ed utilizzo;
    6. predisposizione di strumenti ed occasioni di comunicazione ai soci e tra i soci;
    7. formazione di gruppi di studio e di lavoro su temi inerenti alla ricerca di informazioni e documentazione in proprietà intellettuale, nonché la loro analisi, presentazione ed utilizzo;
    8. sostegno e promozione di iniziative volte al riconoscimento della professione di documentalista in proprietà intellettuale a livello nazionale o internazionale;
    9. reperimento e segnalazione, su richiesta di terzi interessati, di esperti di ricerca di informazioni e documentazione in proprietà intellettuale, nonché della loro analisi, presentazione ed utilizzo;
    10. valorizzazione dell’appartenenza dei soci all’Associazione fornendo occasioni di visibilità ai soci che ne avessero interesse.
  2. L’Associazione, qualora se ne presenterà la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 4 – Soci

  1. L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
  2. Sono associati dell’Associazione tutti coloro che presentano richiesta e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
  3. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
    • ordinari, ovvero coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo;
    • onorari, ovvero coloro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell’Associazione.
  4. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
  5. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  6. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione.
  7. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il contributo annuale non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio e, salvo che sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.
  8. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 5 – Perdita della qualifica di socio

  1. La qualifica di socio si perde per:
    • decesso;
    • decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
    • recesso;
    • esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del codice etico e di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
  2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
  3. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dall’avvenuta presentazione del riscorso da parte del socio.
  4. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

  1. I soci sono tenuti a:
    • osservare le norme del presente Statuto, di eventuali regolamenti e del codice etico nonché delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
    • versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
    • svolgere le attività preventivamente concordate;
    • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione e caratterizzato da senso di disciplina, dirittura morale e da spirito di collaborazione.
  2. I soci hanno il diritto di:
    • avere acceso agli spazi fisici e virtuali utilizzati dall’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
    • partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente.
    • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
    • dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    • proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
    • discutere e approvare i rendiconti economici;
    • eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali.
  3. Secondo quanto previsto dall’art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice civile il presente statuto non vieta in Assemblea l’uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 7 – Gli Organi dell’Associazione

  1. Sono Organi dell’Associazione:
    • l’Assemblea dei soci;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente.

Articolo 8 – Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Il diritto dei soci maggiorenni di votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione non può essere in alcun modo limitato.
  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
  3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati.
  4. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
    • l’approvazione del programma per l’anno successivo;
    • l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente;
    • l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
  5. Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
    • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo individuandone previamente il numero per il relativo mandato ai sensi del successivo art. 9;
    • approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
    • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
    • approvare il regolamento interno a tale scopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
    • fissare l’ammontare del contributo associativo.
  6. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
  7. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 13.
  8. L’Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite e-mail o mediante pubblicazione nell’apposita area del sito associativo. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
  9. Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    • che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
    • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
    • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  10. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci.
  11. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
  12. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
  13. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante deposito nell’area riservata del sito associativo del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque, sette o nove membri nominati dall’Assemblea tra i propri soci.
  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall’incarico ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.
  3. Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
  4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno sette giorni prima della riunione, mediante una comunicazione inviata dal Presidente tramite e-mail ai membri del Consiglio all’indirizzo indicato all’atto di accettazione della carica, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio effettuato con le medesime modalità ma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    • che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
    • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
    • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  6. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei membri presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
  7. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
    • svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
    • esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
    • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
    • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
    • eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
    • nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
    • deliberare circa l’ammissione dei soci;
    • deliberare in merito alla esclusione dei soci nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5.3;
    • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
    • presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente al medesimo.
  8. Decade dalla carica il Consigliere che non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio ovvero, nel corso del mandato, a più di quattro riunioni, anche non consecutive, del Consiglio o a due riunioni dell’Assemblea.
  9. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, che ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei trenta giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione da effettuarsi ai sensi del successivo comma 11.
  10. Il Consigliere che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi Consiglieri.
  11. In caso di morte o dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà mediante cooptazione alla sua sostituzione che dovrà essere convalidata dalla prima Assemblea utile; i componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
  12. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere ricostituito dall’Assemblea degli Associati, convocata d’urgenza dal Presidente.

Articolo 10 – Presidente

  1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
  2. Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
  3. È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
  4. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
  5. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
  7. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11 – Patrimonio sociale

  1. Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
    • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
    • i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
    • contributi, erogazioni e lasciti diversi;
    • fondo di riserva.
  2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
    • proventi derivanti dal proprio patrimonio;
    • contributi di privati;
    • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    • entrate derivanti da convenzioni;
    • quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
    • ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 12 – Bilancio

  1. L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  3. Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato nell’area riservata del sito associativo per i 15 giorni precedenti l’Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
  4. È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 13 – Modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione

  1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
  2. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  3. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 – Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle Leggi vigenti e agli art. 36 e segg. del Codice civile.